Previdenza e Assistenza

AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DELL’ASSEGNO SOCIALE NON RILEVA LA RINUNCIA ALL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO

Corte di Cassazione Civile 11 settembre 2023 n. 26287

Con la sentenza richiamata la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sull’argomento confermando che l’unico requisito richiesto per ottenere l’assegno sociale è “lo stato di bisogno effettivo del titolare”.

Nel caso di specie l’INPS rigettava la richiesta ritenendo che il soggetto non fosse in stato di bisogno poiché aveva rinunciato a ricevere l’assegno di mantenimento dall’altro coniuge.

La norma di riferimento è l’art. 6 comma 3 L. 335/1995 che prevede quale unico requisito “lo stato di bisogno effettivo”.

Tale requisito si desume dall’assenza di redditi o dall’insufficienza di quelli percepiti.

Lo stesso articolo prevede un elenco tassativo di tipologie di redditi che vanno computati e tra questi non vi rientra l’assegno di mantenimento.

Pertanto deve essere rigettata la pretesa dell’INPS di subordinare la concessione dell’assegno sociale alla preventiva richiesta all’ex coniuge o la preventiva escussione infruttuosa nei confronti dello stesso.

Aderendo alla tesi dell’INPS infatti si introdurrebbe un requisito ulteriore che non è previsto da alcuna normativa.

In conclusione, l’unico requisito utile da valutare ai fini della concessione o meno dell’assegno sociale è il reddito del soggetto richiedente.

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