Corte di Cassazione Civile 11 settembre 2023 n. 26287
Con la sentenza richiamata la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sull’argomento confermando che l’unico requisito richiesto per ottenere l’assegno sociale è “lo stato di bisogno effettivo del titolare”.
Nel caso di specie l’INPS rigettava la richiesta ritenendo che il soggetto non fosse in stato di bisogno poiché aveva rinunciato a ricevere l’assegno di mantenimento dall’altro coniuge.
La norma di riferimento è l’art. 6 comma 3 L. 335/1995 che prevede quale unico requisito “lo stato di bisogno effettivo”.
Tale requisito si desume dall’assenza di redditi o dall’insufficienza di quelli percepiti.
Lo stesso articolo prevede un elenco tassativo di tipologie di redditi che vanno computati e tra questi non vi rientra l’assegno di mantenimento.
Pertanto deve essere rigettata la pretesa dell’INPS di subordinare la concessione dell’assegno sociale alla preventiva richiesta all’ex coniuge o la preventiva escussione infruttuosa nei confronti dello stesso.
Aderendo alla tesi dell’INPS infatti si introdurrebbe un requisito ulteriore che non è previsto da alcuna normativa.
In conclusione, l’unico requisito utile da valutare ai fini della concessione o meno dell’assegno sociale è il reddito del soggetto richiedente.