Amministrazione di sostegno

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Di cosa si tratta

Lo Studio Legale svolge attività di assistenza giudiziale per la nomina, sostituzione o revoca dell’amministratore di sostegno.

L’amministrazione di sostegno è un istituto dell’ordinamento giuridico italiano regolamentato dalla legge n. 6 del 2004 che come prevede l’art. 1 “ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente”.

Costituisce pertanto una misura in favore di persone che per disabilità, età o altri motivi specifici si trovino in condizione di difficoltà o fragilità, anche di carattere temporaneo, e non siano pertanto in grado di attendere in modo autonomo a tutti o solamente parte dei propri interessi patrimoniali o personali.

A titolo meramente esemplificativo beneficiario dell’amministrazione di sostegno potrà essere un soggetto affetto da malattia neurologica invalidante, da patologia psichica, il soggetto alcool o tossico dipendente ma anche l’individuo affetto da ludopatia o da disturbi compulsivi.

L’istituto si caratterizza per essere uno strumento flessibile, costruito e realizzato al fine di adattarsi nel modo meno invasivo possibile, modulabile nel tempo e sempre nell’interesse del beneficiario che conserva la propria autonomia e capacità di agire per tutti gli atti esclusi dalla rappresentanza ed assistenza dell’amministratore.

Si tratta di un istituto che può essere applicato soltanto nei confronti di soggetti maggiori degli anni 18.

Il procedimento per la nomina di un amministratore di sostegno si svolge dinnanzi al giudice tutelare e si compone di due fasi.

  • Fase decisoria: comprende il deposito del ricorso, le attività di udienza e termina con l’emissione del decreto di nomina o di rigetto della misura richiesta;
  • Fase gestoria: comprende la fase immediatamente successiva al decreto di nomina e consiste nella gestione da parte dell’amministratore di sostegno di quanto previsto dal Giudice nel decreto di nomina.

Il ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno può essere proposto da: 

  • Beneficiario;
  • Boniuge;
  • Parenti entro il quarto grado;
  • Affini entro il secondo grado;
  • Persona stabilmente convivente, l’unito civilmente;
  • Pm;
  • Responsabile dei servizi sanitari e sociali.

Il diretto interessato deve essere sentito dal Giudice, salvi i casi nei quali le condizioni psicofisiche non lo consentano. 

Le condizioni che spingono a richiedere la misura dell’amministrazione di sostegno devono essere dimostrate ed opportunamente allegate (es. cartelle cliniche, esami strumentali).

Il Giudice provvederà a nominare un amministratore anteponendo le persone indicate dal beneficiario, colui che propone il ricorso o comunque persone interne alla sfera familiare.

Nei casi di dissidio o di impossibilità di optare per i soggetti di cui sopra la nomina ricadrà su persone estranee alla famiglia, scelte dal Giudice all’interno di un elenco apposito di professionisti.

Cessazione della misura.

La misura dell’amministrazione di sostegno può essere revocata su richiesta del beneficiario o dei familiari quando vengono meno i presupposti che ne avevano dato origine oppure quando era, ab initio, prevista una decorrenza o perché ritenuta inidonea al fine di tutelare in modo pieno il beneficiario.

In determinati casi come ad esempio negligenza oppure omissione rispetto al dettame del Giudice Tutelare, in caso di conflitto di interessi o di contrasto tra beneficiario e amministratore sarà possibile richiedere la sostituzione del soggetto scelto dal Giudice con altro specificatamente indicato o rimesso alla libera valutazione del Giudice.

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