Assegno ordinario di invalidità e pensione di inabilità

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Di cosa si tratta

ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ

Trattasi di prestazione previdenziale regolata dalla L. 222 del 1984.

Viene corrisposta mensilmente al lavoratore che risulta iscritto in un fondo di previdenza gestito dall’Ago da più di 5 anni (260 contributi settimanali) e che abbia avuto accreditati cinque anni di contribuzione di cui almeno tre (156 contributi settimanali) nel quinquennio precedente rispetto alla data di presentazione della domanda amministrativa.

Per la legge si considera invalido il soggetto la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a meno di un terzo a causa di difetto fisico o mentale o a causa di infermità.

Pertanto le patologie che affliggono il soggetto richiedente devono essere valutate in una considerazione globale della loro incidenza sulla capacità lavorativo dell’individuo.

Il riconoscimento e l’erogazione della prestazione è compatibile con la prosecuzione dell’attività lavorativa ed ha durata triennale. 

Dopo tre riconoscimenti consecutivi l assegno di invalidità è confermato automaticamente.

In caso di proseguimento dell’attività lavorativa, ove il reddito sia superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del fondo pensione lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a 13 mensilità, l’assegno di invalidità deve essere ridotto del 25%.

Ove superi di 5 volte, la riduzione del rateo sarà pari al 50%.

Sistema di calcolo dell‘importo erogato al soggetto richiedente:

  • Retributivo, se il lavoratore può far valere almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995;
  • Misto (una quota calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo) se il lavoratore alla data del 31.12.1995 non può far valere 18 anni di contributi;
  • Contributivo, se il lavoratore ha iniziato l’attività lavorativa dopo il 31.12.1995.

Tale prestazione non è reversibile agli eredi.

PENSIONE DI INABILITÀ LAVORATIVA

Prestazione previdenziale prevista dalla Legge 222 del 1984 art. 2

Tale prestazione, a differenza dell’assegno ordinario di invalidità, è reversibile in favore degli eredi.

Viene corrisposta mensilmente in favore del lavoratore che a causa di difetto fisico o mentale o di infermità si trovi nell’impossibilità assoluta e permanente di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Requisiti:

almeno 5 anni di contribuzione (260 contributi settimanali) di cui 3 anni (156 contributi settimanali) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.

Cessazione di ogni attività lavorativa poiché la prestazione in oggetto è incompatibile con la prosecuzione di qualunque lavoro in quanto è richiesta l’assoluta e permanente impossibilità a svolgere attività lavorativa.

L’importo viene determinato con il sistema di calcolo:

  • Retributivo, se il lavoratore può far valere almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995;
  • Misto (una quota calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo) se il lavoratore alla data del 31.12.1995 non può far valere 18 anni di contributi;
  • Contributivo, se il lavoratore ha iniziato l’attività lavorativa dopo il 31.12.1995.

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