L’assegno unico e universale è un sostegno economico per le famiglie.
Le domande potranno essere presentate dal 1 gennaio 2022 e l’erogazione delle somme di denaro inizieranno dal mese di marzo 2022.
Per tale motivo fino al mese di febbraio 2022 tutti i sostegni finora vigenti quali bonus mamma domani, assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfanili, bonus bebè, detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni continueranno ad essere pagati.
Dal mese di marzo 2022 saranno integralmente sostituiti dalla nuova misura dell’ASSEGNO UNICO.
L’assegno unico è una misura compatibile con il reddito di cittadinanza.
L’assegno unico non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef.
BENEFICIARI
L’assegno unico è una misura in favore di tutti i nuclei familiari, indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori. (lavoratori dipendenti, autonomi, pensionati, non occupati, disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza).
Il beneficio decorre dal settimo mese di gravidanza;
Per i figli successivi al secondo l’importo dell’assegno unico sarà maggiorato;
Per ogni figlio minorenne a carico e per i nuovi nati decorre dal settimo mese di gravidanza;
Per ciascun figlio maggiorenne a carico sarà riconosciuto un assegno mensile di importo inferiore e fino al compimento del 21esimo anno di vita purché:
- frequenti un corso di formazione scolastica o professionale,
- frequenti un corso di laurea,
- svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa con un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro,
- sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego,
- svolga il servizio civile universale.
In caso di assegno in favore di figlio maggiorenne si potrà domandare di corrispondere direttamente al figlio l’importo spettante.
Riconoscimento di un assegno mensile maggiorato in favore delle madri con età inferiore a 21 anni;
Per i figli disabili riconoscimento di un assegno mensile di importo maggiorato in misura non inferiore al 30% e non superiore al 50% per ciascun figlio con disabilità, con maggiorazione graduata secondo la classificazione di disabilità;
Riconoscimento inoltre dell’assegno unico in favore di figli disabili, senza limiti di età, qualora risultino a carico dei genitori.
QUANTO SPETTA
L’ammontare dell’assegno unico sarà modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, individuata per mezzo dell’ISEE (indicatore della situazione economica equivalente).
Le maggiorazioni sono riconosciute, con decorrenza retroattiva, anche a coloro che al momento della presentazione della domanda non siano in possesso dell’ISEE purché lo stesso sia successivamente attestato entro il 30 giugno.
Si ricorda, inoltre, che l’Assegno Unico potrà essere richiesto anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore a € 40.000,00. In tali casi l’importo erogato sarà quello MINIMO previsto dalla normativa di riferimento.
Si terrà conto dell’età dei figli a carico.
L’assegno potrà essere concesso o nella forma di credito di imposta oppure erogato mensilmente sul conto corrente fornito in sede di domanda.
Quota variabile: massimo € 175,00 per ciascun figlio minore in caso di ISEE fino ad € 15.000,00;
Minimo € 50,00 per ciascun figlio minore in assenza di ISEE o con ISEE superiore ad € 40.000,00.
Sulla base di tali importi potranno essere effettuato le maggiorazioni previste dalla normativa in caso di nuclei numerosi, madri di età inferiore ad anni 21, figli affetti da disabilità.
Quota a titolo di maggiorazione: erogata per compensare l’eventuale perdita economica che si potrebbe venire a creare qualora l’importo dell’assegno unico dovesse risultare inferiore a quello che si sarebbe percepito nel regime precedente alla riforma.
L’assegno sarà erogato al richiedente ed in pari misura a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Il genitore richiedente potrà indicare le modalità di pagamento anche con riferimento all’altro genitore.
In caso di omessa indicazione della modalità di pagamento dell’altro genitore il pagamento a quest’ultimo decorrerà da quando la scelta di accredito al 50% sarà comunicata all’Inps.
ULTERIORI REQUISITI
Il soggetto richiedente l’assegno unico deve:
Essere cittadino italiano o di stato membro dell’Unione Europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o cittadino di uno Stato extra UE purché in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca;
Essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
Essere residente o domiciliato con i figli a carico in Italia;
Essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato di durata almeno di due anni.
La domanda per ottenere il riconoscimento dell’assegno unico potrà essere presentata a decorrere dal 1 gennaio 2022 ed essere presentata telematicamente sul portare dell’Inps o presso gli istituti di patronato.
Il portale dell’Inps ha inoltre messo a disposizione degli utenti un simulatore di calcolo, accessibile a chiunque e senza necessità di registrazione o spid.
https://servizi2.inps.it/servizi/AssegnoUnicoFigli/Simulatore
Chiaramente si tratta di un semplice simulatore poiché per ottenere la prestazione occorre presentare la relativa domanda e attendere il responso dell’istruttoria.
Per qualunque informazione o necessità potete contattarci scrivendo sul form del sito oppure telefonicamente ai numeri indicati o tramite whatsapp oppure inviare una mail a info@studiolegalecastellaniolivi.it