Tutela della sicurezza e privacy
Argomento sempre attuale alla luce della crescente criminalità e della paura dei singoli condomini per l’incolumità personale e per i propri beni.
L’impianto di videosorveglianza ha trovato ingresso con la formulazione dell’art. 1122 ter c.c. che ha stabilito la liceità dell’installazione di telecamere all’interno del cortile e delle altre parti comuni.
Ai fini del quorum è necessario ottenere il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all’assemblea che rappresentino almeno la metà del valore dell’edificio.
Le spese andranno poi ripartite tra tutti i condomini in base alle tabelle millesimali, ivi compresi anche gli eventuali dissenzienti.
Ottenuta l’approvazione assembleare circa l’installazione dell’impianto di videosorveglianza sulle parti comuni dell’edificio è necessario che sia poi rispettata la normativa in materia di privacy (Regolamento Europeo 679/2016 GDPR) e del codice Privacy.
Viene prevista l’installazione di cartelli visibili per segnalare la presenza di sistemi di videosorveglianza, cartelli appositi per segnalare il collegamento con le forze dell’ordine, conservazione delle riprese per un tempo ritenuto congruo che non oltrepassi i 7 giorni solitamente.
Vi è poi la questione delle telecamere installate dal singolo condomino.
Si rientra in tale caso quando il trattamento è effettuato da una “persona fisica per l’esercizio di attività di carattere esclusivamente personale o domestico”.
L’ambito di comunicazione dei dati non deve eccedere la sfera strettamente familiare, le immagini non possono essere oggetto di diffusione o comunicazione a terzi.
Vige il cd. “principio di minimizzazione dei dati” che implica la riduzione al minimo di possibilità di riprese verso soggetti terzi o che possano in qualche modo estendersi a dati sensibili di soggetti non facenti parte della cerchia familiare.
Per tale motivo la ripresa delle telecamere deve essere esclusivamente rivolta allo spazio privato del soggetto senza possibilità di indicare parti dell’edificio comuni (scale condominiali, androne, cortile, pianerottolo, rampa del garage).
Ciò anche nel caso di telecamere prive di impianto di registrazione.
Una deroga alle regole sopra indicate è possibile solamente in presenza di concreto rischio del soggetto, purché ampiamente ed adeguatamente motivato. (rischio per la propria persona o l’incolumità dei propri familiari)
Da ultimo si ritiene utile sottolineare che potranno essere utilizzate come prova per dimostrare la commissione di reati le registrazioni su parti comuni dell’edificio.
In caso di furto il condomino coinvolto dovrà sporgere denuncia all’Autorità Giudiziaria in modo tale che l’amministratore di condominio possa poi mettere a disposizione le riprese ai fini dell’identificazione dei soggetti coinvolti nell’attività criminale.
La Corte di Cassazione ha poi confermato che anche le immagini di videosorveglianza installate da un privato potranno essere pienamente utilizzabili come elemento probatorio in giudizio se riguardano proprietà comuni dello stabile. (andrà in tale caso valutato il caso concreto)