Danno da emotrasfusione

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Di cosa si tratta

Il danno da emotrasfusione può avvenire mediante trasfusione di sangue, emocomponenti (plasma, piastrine, globuli rossi e bianchi), o somministrazione di emoderivati (prodotti medicinali derivati dal sangue attraverso un procedimento industriale).

Contrazione di HIV, Epatite B (virus Nbv), Epatite C (virus Hcv), o di qualsiasi altra malattia infettiva trasmissibile con il sangue.

Tra le varie problematiche connesse al danno in oggetto vi è senza dubbio la manifestazione del danno subito dal paziente anche a distanza di molti anni e la non semplice riconducibilità del contagio ad una determinata trasfusione.

Il soggetto legittimato a richiedere il ristoro per i danni subiti è in primo luogo il danneggiato dalla trasfusione avvenuta con sangue infetto. 

In caso di decesso l’azione potrà essere proseguita o iniziata anche dagli eredi della vittima e questi potranno agire sia per ottenere il giusto ristoro per il danno subito dal parente sia anche per i danni propri, consistenti nella sofferenza patita a causa della morte del familiare.

Inoltre, può accadere che il soggetto trasfusionato abbia contagiato i familiari come nel caso di gravidanza o di rapporti sessuali con il partner. Anche in questi i casi i soggetti saranno legittimati ad agire per ottenere il risarcimento del danno subito.

I soggetti responsabili sono:

  • Ministero della Salute;
  • Struttura sanitaria;
  • Casa farmaceutica che ha prodotto o importato gli emoderivati.

L’onere di provare di aver correttamente rispettato le regole di cautela e le linee guida restano in capo all’Ospedale o al Ministero della Salute che devono fornire la prova circa la tracciabilità del sangue utilizzato per la specifica trasfusione.

Al fine di liquidare il danno subito occorrerà sottoporre il soggetto a perizia medico-legale per valutare e conseguentemente quantificare le lesioni psicofisiche che inevitabilmente hanno intaccato la qualità della vita. 

In caso di decesso sarà necessario valutare l’aspettativa di vita che avrebbe avuto se non avesse contratto la malattia.

Dal risarcimento deve essere tenuto distinto l’indennizzo poiché lo stesso è riconosciuto per legge dallo Stato Italiano (L. 210/92) in favore di tutti quei soggetti che abbiano contratto la malattia, l’infezione o siano deceduti in conseguenza dell’emotrasfusione. La richiesta deve essere presentata presso l’Azienda Sanitaria territorialmente competente in riferimento alla residenza del richiedente.

Terminata l’istruttoria l’Azienda Sanitaria trasmetterà il fascicolo alla Commissione medica che convocherà a visita l’interessato e successivamente invierà il proprio giudizio all’Azienda sanitaria.

Chiaramente il verbale di riconoscimento rilasciato dalla Commissione medica sarà un utilissimo elemento di prova che potrà essere prodotto nel giudizio risarcitorio per dimostrare il nesso di causa tra l’emotrasfusione e la malattia/infezione che ne è diretta conseguenza.

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