Respinta anche in Cassazione la richiesta risarcitoria avanzata da un guidatore che era finito fuori strada a causa delle pessime condizioni del manto stradale.
Il proprietario dell’autovettura domandava il risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura in quanto il rapporto della polizia stradale intervenuta per i rilievi accertava che “il manto stradale è usurato nella misura di quattro quinti, essendo liscio e non drenante”.
Al contrario, i Giudici della Suprema Corte ritengono che “la particolare situazione del manto stradale” non è sufficiente e non esclude l’esclusiva responsabilità del conducente nella causazione del sinistro.
Ed infatti, sulla scorta dei rilievi svolti dalla Polizia stradale era stato accertato che l’incidente fosse da ascrivere a “esclusiva responsabilità del conducente, il quale, aveva tenuto una velocità elevatissima, incompatibile con l’orario notturno e le condizioni di pioggia battente.”
Pertanto la domanda dell’automobilista non viene accolta poiché la condotta di guida “spericolata” ha interrotto il nesso di causalità tra le condizioni malmesse dell’asfalto e l’incidente stesso.