CASSAZIONE CIVILE 09 ottobre 2023 N. 28244
La Suprema Corte con la sentenza soprarichiamata ha condannato la società ferroviaria per il maxi-ritardo durato quasi un intero giorno a causa del maltempo che ha lasciato i passeggeri senza adeguata assistenza.
La tratta da percorrere era la Roma Termini-Cassino e ci sono volute quasi 24 ore a coprire il tragitto. Il fatto è avvenuto nell’inverno del 2012 e vede protagonista una donna che, mettendosi in viaggio sul treno regionale, rimaneva bloccata sullo stesso per il tempo lunghissimo di quasi un’intera giornata a causa del maltempo, senza ricevere alcuna assistenza.
Il giudice di pace locale condannava la convenuta al rimborso del biglietto più 400 euro come risarcimento per il subito “danno esistenziale”.
Contro tale pronuncia proponeva appello la società, deducendone l’insussistenza, ma l’impugnazione veniva respinta.
Si arriva dunque in Cassazione la quale stabilisce a riguardo che il Tribunale, anche richiamando la decisione di prime cure dove constatava «l’oggettività del ritardo di quasi ventiquattro ore» e «l’omissione di ogni adeguata assistenza», aveva aggiunto che i bollettini metereologici erano stati sufficientemente chiari da «indurre l’esercente il servizio di trasporto ferroviario […] a predisporre, con precauzionale diligenza, misure organizzative di assistenza, indipendentemente, cioè, dalla possibilità di porle in essere, in forma ridotta, una volta concretizzata la situazione di emergenza».
Il Tribunale ha ritenuto il viaggio di quasi ventiquattro ore continuative in condizioni di carenza di cibo, riscaldamento e possibilità di riposare, «un’offesa effettivamente seria e grave all’individuabile e sopra rimarcato interesse protetto (libertà di autodeterminazione e movimento)» tale da non tradursi in frammentati disagi, fastidi, ansie o altri tipo di generica insoddisfazione.
Infine, la Suprema Corte sottolinea che la normativa nazionale e comunitaria in tema di tutela cui è tenuto il prestatore del servizio di trasporto ferroviario «è volta ad assicurare forme di «indennizzo» per le ipotesi di cancellazione o interruzione o ritardo nel servizio, ma non anche a impedire che, qualora ne sussistano i presupposti, sia accolta la domanda giudiziale di risarcimento di ulteriori pregiudizi tutelati e lesi».