Responsabilità Sanitaria Medica

INFEZIONE CONTRATTA IN OSPEDALE E RISARCIMENTO DEL DANNO

In tema di responsabilità sanitaria una sentenza emessa dal Tribunale di Roma, patrocinata da questo studio, avente ad oggetto il risarcimento del danno causato da infezione contratta a seguito di intervento chirurgico in sala operatoria.

Lo Studio Legale avanzava domanda di condanna dell’Ospedale al risarcimento dei danni patiti dal paziente che si recava presso la struttura per un intervento di rimozione placca e viti alla gamba destra ed in tale occasione contraeva un infezione da Enterobacter spp e Pseudomonas aeruginosa.

A causa dell’insorgenza dell’infezione il paziente aveva dovuto subire ulteriori interventi chirurgici quale la rimozione del dispositivo impiantato e conseguentemente un ritardo nella guarigione.

L’Ospedale chiedeva il rigetto della domanda evidenziando di aver adottato tutte le procedure di sanificazione ed igiene del sito chirurgico.

Veniva pertanto affidata al collegio peritale di CTU la valutazione del nesso di causa tra l’intervento chirurgico e l’’infezione mediante accertamento tecnico preventivo e successivamente si provvedeva a depositare ricorso ex art. 702 bis c.p.c.

La ricostruzione resa dal Giudice ripercorre in modo lucido ed esente da critiche la ricostruzione della fattispecie.

Preliminarmente era necessario accertare il luogo dell’infezione per verificarne la sua originale nosocomiale: “i CCTTUU hanno poi affermato che in conseguenza della infezione contratta nel corso del ricovero del marzo 2015 in primo luogo si è determinata la necessità di un ulteriore intervento di rimozione dei mezzi di sintesi e toilette chirurgica nonché un prolungamento delle cure, ed in secondo luogo sono derivati a carico del omissis postumi diversi e maggiori rispetto a quanto attendibile all’esito di un intervento di protesi totale della caviglia. In conclusione in base a tali considerazioni, alla luce del criterio temporale, topografico e di idoneità causale è possibile concludere che con alto grado di probabilità l’infezione abbia una genesi ospedaliera atteso altresì che mentre in data antecedente all’intervento del marzo 2015 il omissis non era affetto da alcuna infezione, in seguito ed in conseguenza del suddetto intervento ha contratto l’infezione. E’, inoltre, provato in atti in base alla CTU svolta ed esaustivamente motivata sul punto, che la sepsi è stata responsabile dell’aggravamento delle condizioni cliniche del omissis che ha reso necessario il reintervento per rimozione dei mezzi di sintesi e toilette chirurgica con conseguente prolungamento della degenza e le cure volte a contrastare l’infezione.”

Successivamente, in tema di onere probatorio, spetta al medico dimostrare di aver tenuto una condotta conforme alle leges artis anche in caso di cd. complicanza.

“Nel giudizio di responsabilità tra paziente e medico: o il medico riesce a dimostrare di avere tenuto una condotta conforme alle leges artis, ed allora egli va esente da responsabilità a nulla rilevando che il danno patito dal paziente rientri o meno nella categoria delle “complicanze”; ovvero, all’opposto, il medico quella prova non riesce a fornirla ed allora non gli gioverà la circostanza che l’evento di danno sia in astratto imprevedibile ed inevitabile, giacchè quel che rileva è se era prevedibile ed evitabile nel caso concreto”. Nel caso di specie, come evidenziato, non si riscontra alcun elemento a sostegno della rispondenza della condotta dei sanitari alle leges artis applicabili al caso di specie né è provato che la complicanza insorta fosse, benchè prevedibile in quanto statisticamente ricorrente, non evitabile.”

Competeva, dunque, alla struttura dare prova di aver adottato nel caso concreto tutte le cautele previste al fine di evitare o ridurre l’insorgenza di patologie infettive nel periodo di ricovero del paziente.

Tale prova, a parere del Tribunale di Roma, non è stata raggiunta da parte della struttura ospedaliera.

Superata, pertanto, la questione riguardante la responsabilità della struttura nella causazione dell’infezione il Giudice ha provveduto alla quantificazione del danno non patrimoniale riportato dal paziente, comprensivo del danno morale, in relazione alle sofferenze e disagi patiti condannando la struttura sanitaria al risarcimento del danno.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti Vi invitiamo a contattare lo studio compilando il form oppure mediante telefono o whatsapp.

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