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Di cosa si tratta
La tutela ha ad oggetto i seguenti casi:
- Infortunio avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro da cui sia derivata la morte, l’inabilità permanente al lavoro, parziale o assoluta, oppure un’inabilità temporanea che non consenta di tornare alla propria attività per un periodo di tempo;
- Malattia professionale contratta a causa o nell’esercizio del lavoro.
INFORTUNIO
Consiste in un’azione rapida e concentrata nel tempo che reca danno all’organismo, accaduta in occasione di lavoro.
Il diritto del lavoratore ad ottenere l’indennizzo per il danno subito non viene meno neanche nei casi di condotta negligente, imprudente o imperita del lavoratore stesso.
L’istituto rimborsa al lavoratore anche le spese mediche sostenute fino all’effettiva guarigione.
Il danno è indennizzabile solamente quando è superiore ad una determinata percentuale valutata dalla Commissione Medica.
Se il danno permanente è:
- Inferiore al 6% il lavoratore non ha diritto ad alcun indennizzo;
- Tra 6% e 15% il lavoratore ha diritto ad un indennizzo in capitale del danno biologico;
- Tra 16% e 100% il lavoratore ha diritto ad una rendita a titolo di indennizzo sia del danno biologico sia del danno patrimoniale.
Il lavoratore avrà invece diritto ad una indennità giornaliera a partire dal quarto giorno di infortunio, di importo pari al 60% della retribuzione per i primi 90 giorni e al 75% dal 91esimo giorno di assenza dal luogo di lavoro sino alla guarigione.
MALATTIA PROFESSIONALE
Si tratta di una patologia contratta dal lavoratore a causa dell’attività lavorativa svolta. La malattia viene definita professionale quando si contrae in conseguenza dello svolgimento di un’attività lavorativa, per il verificarsi di una causa lenta (ad es. ambiente di lavoro).
La cd. tecnopatia è il risultato di una graduale e progressiva sottoposizione a condizioni lavorative considerate determinanti in relazione alla patologia sorta in capo al lavoratore.
Alcune malattie sono Tabellate, cioè inserite in apposite tabelle distinte per il settore agricolo e settore industria e considerate connesse allo svolgimento di una determinata attività lavorativa.
In tali casi, il lavoratore che risulterà afflitto da una patologia inserita nell’apposita tabella non dovrà dimostrare l’origine lavorativa della stessa poiché si presume che l’abbia contratta in occasione di lavoro.
Al contrario, nel caso di malattia professionale non tabellata sarà onere del lavoratore dimostrare che la patologia che lo affligge abbia avuto origine e sia quindi direttamente collegabile al rapporto di lavoro (es. ambiente di lavoro).
In caso di morte per infortunio o malattia professionale la legge riconosce ai familiari una rendita calcolata sulla base della retribuzione massima convenzionale del settore di riferimento:
- Al coniuge spetta il 50% fino alla morte;
- Ai figli spetta il 20% fino al raggiungimento della maggiore età, fino al 21esimo anno di età se studenti di scuola media o professionale e per tutta la durata del normale corso di studi fino al 26esimo anno di età.
INFORTUNIO IN ITINERE
Per tale si intende l’infortunio avvenuto durante il tragitto casa lavoro o accaduto nel percorso da un luogo di lavoro ad un altro o durante il tragitto necessario per la consumazione del pasto in assenza della mensa aziendale.
CAUSA DI SERVIZIO
Si intende il riconoscimento del collegamento tra la lesione o l’infermità e la propria attività di servizio per i lavoratori appartenenti alle forze di polizia, forze armate, vigili del fuoco.
La causa di servizio presuppone che l’infermità o la lesione derivi da fatti accaduti in servizio o comunque allo stesso ricollegabili (ambiente o condizioni di lavoro, esposizione a cancerogeni).
L’amministrazione può procedere d’ufficio alla verifica del rapporto di causa tra l’infermità/lesione e la causa di servizio o la procedura può iniziare su impulso dell’interessato che sia ancora in servizio o anche dopo che abbia cessato il rapporto di lavoro o su istanza di un avente diritto (ad esempio erede) che abbia la facoltà di farne domanda.
La domanda deve essere corredata dalla descrizione dell’infermità o della lesione, dai fatti che ne hanno dato origine e quali conseguenze abbia comportato sia in merito alla salute ed integrità psicofisica del lavoratore sia in merito alla capacità/idoneità residuale di prestare servizio.
Anche la malattia professionale è riconosciuta come causa di servizio.
Vi sono alcune tipologie di malattie cd. Tabellate (perché presenti in una apposita lista) per le quali sarà più agevole ottenerne il riconoscimento in quanto il lavoratore non è onerato dal dover dimostrare il nesso di causa tra la malattia e l’attività svolta.
Al contrario, quando la malattia non rientra tra le cd. patologie Tabellate spetterà al lavoratore l’onere di provare il nesso di causa tra l’insorgenza/peggioramento della malattia e l’attività o l’ambiente lavorativo.
Il dipendente ha diritto anche all’equo indennizzo, si tratta di una prestazione una tantum, corrisposta dal datore e quantificata sulla base di una serie di parametri quali: livello retributivo e funzioni svolte, malattia riscontrata.
Anche in questo caso occorre presentare apposita domanda all’amministrazione. La domanda può essere presentata successivamente al riconoscimento della causa di servizio o contestualmente alla presentazione della stessa.
L’equo indennizzo viene riconosciuto se a causa di servizio il dipendente riporta una menomazione non soggetta a guarigione ascrivibile alle tabelle a e b del dpr 834/1981.
Pensione privilegiata per causa di servizio
Il dipendente pubblico che abbia subito un danno biologico con inabilità assoluta e permanente allo svolgimento di attività lavorativa a causa di una malattia o della lesione subita per causa di servizio ha diritto alla pensione privilegiata.
Può essere erogata anche in favore degli eredi in caso di morte del lavoratore.
Procedimento finalizzato al riconoscimento della causa di servizio:
- L’amministrazione d’ufficio o su istanza di parte trasmette la pratica alla commissione medica;
- La commissione medica sarà tenuta a convocare il dipendente per sottoporlo a visita medico-legale e redigerà un verbale con le conclusioni (giudizio diagnostico, eventuale tabella e giudizio di idoneità al sevizio) che trasmetterà all’amministrazione;
- L’amministrazione invierà tale verbale al Comitato di verifica per la causa di servizio corredata da una relazione;
- Il Comitato di verifica per le cause di servizio si pronuncerà circa la dipendenza tra la causa di servizio e l’infermità/malattia e lo comunicherà all’amministrazione.
L’amministrazione avrà pertanto a disposizione tutti gli strumenti per pronunciarsi circa il riconoscimento della causa di servizio e potrà emettere un provvedimento negativo o positivo.
Contro il provvedimento negativo espresso dall’amministrazione sarà possibile presentare ricorso al Tar o alla Corte dei Conti, in quest’ultimo caso solamente per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio quale presupposto del diritto a pensione privilegiata.
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