Licenziamento e sanzioni

LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE CHE RIFIUTA DI SVOLGERE LA FORMAZIONE DI SICUREZZA IN ORARIO DIVERSO DA QUANTO CONCORDATO

Cassazione Civile n. 20259/2023

La Corte di Cassazione Sezione Lavoro ha affermato la legittimità del licenziamento comminato al lavoratore che si rifiutava di partecipare ai corsi di formazione aziendali per la sicurezza sul lavoro tenuti fuori dall’orario precedentemente concordato.

La Corte d’Appello, riformando il giudizio di prime cure, aveva affermato l’obbligo del lavoratore di partecipare alla formazione in orario diverso da quanto concordato con l’azienda, qualificandolo come prestazione di lavoro straordinario, esigibile dal datore.

Il lavoratore proponeva ricorso in Cassazione sostenendo che la formazione dovesse avvenire in orario di lavoro ed era onere del datore dimostrare che non fosse possibile per motivi organizzativi.

La Corte di Cassazione nel richiamare l’art. 37 comma 12 D.Lgs. 81/2008 “la formazione deve avvenire durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori”, vada interpretata dando valore preminente al diritto/dovere alla sicurezza sul luogo di lavoro.

I corsi di formazione possono pertanto essere organizzati anche oltre l’orario di lavoro contrattualmente previsto purché nei limiti dell’orario straordinario previsto per legge o per contratto.

Nel caso de quo il lavoratore era stato assunto con contratto di lavoro part time e pertanto la formazione poteva essere legittimamente richiesta e svolta nei limiti del cd. lavoro supplementare.

Conclude la Corte affermando che il lavoratore non avrebbe potuto dichiarare la propria indisponibilità senza allegare un valido motivo a sostegno del proprio rifiuto.

Ne consegue la legittimità del licenziamento irrogato al lavoratore per giustificato motivo oggettivo stante l’impossibilità di poter utilizzare il lavoratore in assenza della relativa formazione.

Il lavoratore non formato è infatti “intrinsecamente inidoneo a consentire l’espletamento della prestazione.”

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