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Di cosa si tratta
IL LICENZIAMENTO
Il rapporto di lavoro può estinguersi con il recesso delle parti.
Quando il recesso viene esercitato su volontà del datore di lavoro ci troviamo dinanzi all’ipotesi di licenziamento.
Quando la volontà di terminare il rapporto di lavoro viene esercitata su iniziativa del lavoratore saremo dinanzi all’ipotesi di dimissioni.
Nel nostro ordinamento esistono differenti tipologie di licenziamento, ognuna con delle regole proprie e dei limiti di applicabilità che mirano a tutelare il lavoratore quale parte debole del rapporto.
Le motivazioni che possono dare origine al licenziamento sono essenzialmente:
- Giusta causa
Rappresenta il licenziamento disciplinare per eccellenza. Viene irrogato in tutti quei casi nei quali il comportamento del lavoratore costituisca grave violazione ai propri obblighi contrattuali e leda in modo insanabile il rapporto fiduciario alla base dell’attività lavorativa.
La gravità dei fatti posti a fondamento della sanzione espulsiva soprarichiamata è talmente grave da non consentire nemmeno la prosecuzione temporanea dell’attività lavorativa. Il rapporto di lavoro cessa senza che sia dovuta neanche l’indennità di preavviso.
Resta in ogni caso necessario attivare il procedimento disciplinare con la comunicazione delle contestazioni addebitate al lavoratore al fine di permettere allo stesso di articolare e motivare le proprie difese.
- Giustificato motivo oggettivo
Il licenziamento in oggetto è determinato da ragioni inerenti l’organizzazione del lavoro ed i motivi di carattere economico che ne sono all’origine possono essere a titolo esemplificativo: una crisi dell’impresa, la cessazione dell’attività o di una filiale, il venire meno delle mansioni alle quali il lavoratore era adibito.
Al fine di tutelare il lavoratore la giurisprudenza ha fatto sempre più utilizzo del termine repechage. L’azienda che si appresta a licenziare un proprio dipendente per giustificato motivo oggettivo deve preventivamente valutare le concrete possibilità di ricollocare lo stesso nell’ambito della stessa azienda anche con mansioni differenti e minori.
Quando ad irrogare il licenziamento è un’azienda di grandi dimensioni vige l’obbligo di esperire un tentativo di conciliazione presso l’ispettorato del lavoro.
- Giustificato motivo soggettivo
Rappresentato da comportamenti disciplinari di una certa rilevanza ma non così gravi da comportare il licenziamento per giusta causa.
Si tratta di licenziamento disciplinare perché il comportamento posto in essere dal lavoratore non rende proseguibile il lavoro.
Il datore di lavoro resta obbligato ad inviare al proprio dipendente una lettera di licenziamento contenente i motivi posti alla base del provvedimento espulsivo, ed, a differenza del licenziamento per giusta causa, al lavoratore è dovuta un’indennità di preavviso.
Vi sono poi ulteriori ipotesi di licenziamento quali:
- Licenziamento verbale o orale;
- Licenziamento per superamento del periodo di comporto;
- Licenziamento in maternità.
Si offre inoltre assistenza nella gestione dei procedimenti disciplinari e nell’impugnazione di sanzioni comminate al lavoratore.
Lo studio curerà tutta la procedura avente ad oggetto il cd. incentivo all’esodo che consiste in un accordo tra datore di lavoro e singolo lavoratore finalizzato alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro mediante la corresponsione di una determinata somma di danaro.
In collaborazione con i consulenti del lavoro dello studio sarà possibile analizzare ogni opzione anche relativamente agli aspetti fiscali e contributivi.
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