La Corte di Cassazione con l’ordinanza del 12 ottobre 2023 n. 28446 ha stabilito che l’obbligo degli ascendenti di fornire un aiuto economico va ravvisato solamente quando non vi sia la possibilità per entrambi i genitori di provvedere alle necessità dei figli.
Per ravvisare l’esistenza di un obbligo in capo ai nonni non è sufficiente l’inadempimento di un genitore ma è necessario che sia dovuto ad una mancanza di mezzi e che allo stesso tempo anche l’altro genitore non abbia la possibilità di far fronte integralmente alle necessità dei figli.
L’art. 316 bis c.c. prevedere espressamente quanto segue: “Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli”.
Pertanto affinché possa ravvisarsi l’esistenza dell’obbligazione in capo agli ascendenti non è sufficiente che uno solo dei genitori non contribuisca al mantenimento dei figli se l’altro genitore è in grado di provvedere autonomamente con le proprie finanze alle esigenze dei discendenti.
In conclusione il genitore, prima di poter avanzare richiesta di contributo al mantenimento ai nonni, dovrà dimostrare di aver agito in giudizio nei confronti del coniuge inadempiente e di non poter provvedere in via autonoma al mantenimento della prole.