Responsabilità Sanitaria Medica

MORTE DEL FETO: Responsabilità dell’Ospedale e criterio di liquidazione del danno

Una sentenza di merito consente di porre l’attenzione sulla differenziazione e diversa quantificazione del danno in caso di feto premorto e morte del neonato.

Gli attori convenivano in giudizio l’Ospedale per richiederne la condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale per la morte del feto.

Alla 30esima settimana di gestazione l’attrice si recava presso il nosocomio per la comparsa di algie pelviche e perdite ematiche ma alla stessa, dopo visita ostetrica, veniva indicata terapia medica e ricoverata per monitorarne l’andamento.

A distanza di pochi giorni le condizioni fisiche della gestante precipitavano e si rendeva necessario ricorrere ad un parto cesareo di urgenza con diagnosi di “bradicardia fetale”.

Purtroppo i sanitari non avevano diagnosticato una infezione intra uterina (corioamnionite) che aveva condotto alla morte intrauterina del feto.

Il collegio peritale nominato dal Tribunale rilevava “l’errore di individuazione diagnostica della malattia che ha determinato la morte del feto. Ed infatti la situazione della gestante, non diagnosticata e non trattata con terapia appropriata, ha determinato una rapida compromissione generale del feto fino a causarne la morte”

Il giudice, in adesione alle risultanze dell’elaborato peritale, accoglieva la domanda di risarcimento avanzata dagli attori condannando l’Ospedale al risarcimento del danno.

Ebbene, la sentenza in oggetto risulta rilevante soprattutto con riferimento ai criteri di quantificazione del danno subito.

Il danno da perdita del rapporto parentale, in caso di feto premorto, è solo potenziale e non effettiva .

Si deve, infatti, distinguere tra il danno subito dai genitori per la perdita di un figlio non solo concepito ma anche già nato dal danno subito dalla coppia per la perdita di un feto.

Nel caso di perdita di un feto nato morto viene meno solo una relazione affettiva potenziale ma che di fatto non si è mai instaurata a causa del decesso anteriore alla nascita. In tali casi l’intensità della relazione genitore – figlio è più modesta sino ad arrivare anche alla inesistenza data la non nascita. Conseguentemente il danno da risarcire sarà molto meno elevato rispetto al danno riconosciuto ai genitori per la morte di un figlio nato vivo.

Per nascita in senso giuridico si considera il verificarsi del distacco del feto dal corpo materno con la respirazione spontanea. Solo dopo tale avvenimento l’evento andrebbe inquadrato come “morte del neonato”.

Il caso oggetto della presente decisione, al contrario, concerne un concepito estratto dal grembo materno già privo di vita.

A tale distinzione consegue anche un diverso regime risarcitorio.

Solamente nel caso di morte del neonato si può configurare la perdita del rapporto parentale effettivo.

Alla morte del feto, invece, può ricondursi solo la perdita di una “aspettativa” di rapporto genitore-figlio.

Conseguentemente, il danno sarà risarcibile in via equitativa e le tabelle applicabili andranno ridotte rispetto ai valori comunemente utilizzati in caso di perdita di un figlio.

Alla luce di quanto sopra si possono pertanto riassumere i seguenti principi:

In caso di feto nato morto è ipotizzabile solamente il venir meno di una relazione affettiva potenziale che si sarebbe potuta instaurare ma che nella realtà non si è mai instaurata in conseguenza del decesso anteriore alla nascita.

In altre parole non essendosi mai generato il rapporto genitore-figlio non vi è un parametro stabile per risarcire il danno. In tali casi il Giudice può valutare in via equitativa la perdita subita dai genitori ricorrendo anche alla quantificazione pari al minimo previsto dalle tabelle utilizzabili in caso di relazione effettiva concreta.

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