Insidia stradale, danno da caduta

Motociclista cade a causa di una buca sulla strada. La condotta colposa del danneggiato non esclude il risarcimento del danno. Cassazione Civile n. 39965 del 2021

In una recente decisione la Corte di Cassazione è intervenuta in tema di richiesta risarcitoria per danni causati da buche stradali.

Il motociclista finiva con la ruota anteriore della propria moto in una buca di dimensioni pari a 21×25 cm e profondità 10 cm.

La Corte di Cassazione inquadra la fattispecie ai sensi dell’art. 2051 c.c. (danno cagionato da cose in custodia). Ne discende che il danneggiato dovrà limitarsi a dare dimostrazione del danno e della sua derivazione causale dalla cosa.

Resta in capo al custode (Comune di Napoli) l’onere di dimostrare il caso fortuito al fine di evitare il pagamento del risarcimento del danno.

A parere dei Giudici della Suprema Corte “la condotta del danneggiato può rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all’origine del danno in via esclusiva”.

Si sostiene pertanto che la mera condotta colposa o non del tutto avveduta del motociclista non sia sufficiente ad escludere la responsabilità del Comune nella causazione del danno.

La condotta del danneggiato, benché disattenta e superficiale non integra il caso fortuito spettando al Comune, in qualità di custode del bene, dover provare di avere adottato tutte le misure utili a prevenire il danno.

Pertanto la condotta colposa del danneggiato può essere valutata dal Giudice di merito al fine di verificare l’esistenza di un concorso di colpa ma non può, di fatto, portare all’esclusione della responsabilità del Comune perché non integra il cd. caso fortuito.

“L’ente proprietario di una strada si presume responsabile, ai sensi dell’art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanente connesse alla struttura ed alla conformazione della stessa e delle sue pertinenze, fermo restando che su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell’art. 1227 c.c.”

Di fatto la decisione della Corte di Cassazione ha sottolineato l’inesatta ricostruzione resa dai Giudici di 1° e 2° grado che di seguito si riportano.

Sia il Tribunale sia la Corte d’Appello stabilivano la responsabilità esclusiva del motociclista in quanto “la presenza di una sconnessione del fondo stradale costituisce in tesi una anomalia rispetto all’utente che faccia affidamento sulla normale transitabilità della sede viaria” tuttavia “tenuto conto delle condizioni di buona visibilità e del fatto che la buca aveva apprezzabili dimensioni e non era occultata da materiali di sorta, il motociclista avrebbe potuto avvistarla tempestivamente, cosicché l’incidente risultava prevenibile ed evitabile dal motociclista ove lo stesso avesse prestato la dovuta attenzione alla guida e non avesse proceduto ad elevata velocità.”

Con la recente decisione i Giudici affermano che “la condotta di guida non ha avuto il carattere di autonomia, eccezionalità, imprevedibilità ed inevitabilità tale da escludere la responsabilità del Comune e aggiungono che se anche risultasse accertata una sua condotta colposa, ciò non basterebbe di per sé ad escludere la responsabilità del Comune”.

Pertanto cassano la sentenza rinviando alla Corte territoriale che dovrà esaminare nuovamente le carte alla luce dei principi espressi nell’orientamento sopra richiamato.

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