I Giudici della Corte di Cassazione accolgono il ricorso presentato da una signora che aveva contratto l’epatite C a seguito di una emotrasfusione e condannano l’Ospedale al risarcimento del danno subito.
Nei fatti una paziente contraeva il virus HCV (epatite C) a seguito di una trasfusione di sangue in ospedale e conseguentemente chiamava in giudizio il Ministero della Salute e l’Assessorato per la sanità regionale al fine di ottenere il risarcimento del danno subito.
In Corte di Appello veniva accolto il gravame dell’Assessorato poiché la danneggiata non aveva allegato prove circa la condotta dell’Ospedale.
Nel dettaglio, difettava la prova che l’Ospedale avesse provveduto alle trasfusioni “approvvigionandosi di sangue tramite un proprio centro trasfusionale e non, come avviene nella normalità dei casi, utilizzando sacche di provenienza esterna”.
La danneggiata propone ricorso per Cassazione.
Sostiene che l’onere incombente sul danneggiato debba limitarsi alla prova che vi sia stata la sussistenza di un contratto, un danno subito (contrazione epatite C) ed il nesso causale tra la condotta omissiva o commissiva della struttura presso la quale era ricoverata (emotrasfusione) e il danno stesso.
L’attrice non aveva alcun onere di allegare quando e in che modo l’Ospedale si fosse approvvigionato della sacche di plasma poi risultate infette.
I Giudici della Corte di Cassazione ritengono corretta la ricostruzione resa dalla paziente.
Rimane onere dell’Ospedale dimostrare di aver tenuto una condotta conforme, diligente e prudente ex art. 1218 c.c. in riferimento alla corretta acquisizione e trasfusione di plasma ed al rispetto dei protocolli vigenti al tempo della trasfusione.
La Corte di Cassazione cassa la sentenza con rinvio alla Corte d’Appello.
Di seguito il principio di diritto espresso dai Giudici della Suprema Corte: “nelle controversie tra il paziente che assume di aver contratto un’infezione in conseguenza di una emotrasfusione e la struttura sanitaria ove quest’ultima venne eseguita, non è onere del primo allegare e provare che l’Ospedale abbia tenuto una condotta negligente o imprudente nella acquisizione e nella perfusione del plasma, ma è onere del secondo allegare e dimostrare di avere rispettato le norme giuridiche e le legis artis che presiedono alle suddette attività”.