Responsabilità sanitaria medica

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Di cosa si tratta

Lo Studio Legale Olivi offre consulenza, assistenza e difesa stragiudiziale e giudiziale specifica sul tema trattando con frequenza casi di responsabilità medica sia in favore della vittima di malasanità (cd. malpractice medica) e loro congiunti sia in difesa di medici, infermieri, ogni altro esercente la professione sanitaria e strutture sanitarie.

Inoltre, da anni, lo Studio Legale Olivi ha stipulato convenzioni con cliniche private, laboratori analisi, poliambulatori aventi ad oggetto l’erogazione di servizi di consulenza e assistenza legale.

Lo Studio si avvale della collaborazione di medici legali e specialisti che studieranno il singolo caso concreto redigendo apposita perizia.

La perizia di parte è infatti elemento indispensabile per poter avanzare richiesta risarcitoria in quanto contiene una dettagliata esposizione della situazione e, nel caso in cui si rinvenga un effettivo rapporto di causalità tra il danno e l’azione o l’omissione del sanitario/struttura, sarà quantificato il danno subito dal paziente e dai suoi familiari.

Al fine di avere una completa panoramica di quanto accaduto al paziente sarà necessario fornire (o in caso di difficoltà sarà lo stesso Studio Legale ad occuparsi di richiederne copia presso l’Ospedale o la Struttura Clinica) la documentazione medica:

  • Cartelle cliniche;
  • Referti;
  • Esami diagnostici (lastra, risonanza magnetica, tac, ecografia);
  • Spese mediche sostenute.

La valutazione resa dai medici che collaborano con lo Studio Legale Olivi è completamente gratuita per l’assistito e familiari.

La responsabilità sanitaria ricomprende ma non esaurisce l’ambito della responsabilità medica che è un particolare settore che trae origine dai danni cagionati ai pazienti da errori o omissioni dei sanitari.

Esistono casi di responsabilità della struttura che non traggono la loro genesi dalla colpa del singolo operatore ma sono collegabili a carenze organizzative o strutturali (es. infezioni ospedaliere).

Nel corso degli anni si sono avvicendate diverse riforme tra le quali occorre senza dubbio segnalare la Legge n. 24 del 2017 (cd. Legge Gelli-Bianco) poiché ha introdotto significative differenze in tema di responsabilità medica rispetto al passato.

Innanzitutto l’art. 7 della L. 24 del 2017 distingue l’operato della struttura sanitaria pubblica o privata che, anche qualora dovesse avvalersi dell’opera di esercenti la professione sanitaria scelti dal paziente e non dipendenti della struttura stessa risponderebbe a titolo di responsabilità contrattuale ex art. 1218 e 1228 codice civile per le condotte dolose o colpose.

Al contrario, l’esercente la professione sanitaria risponde del proprio operato ai sensi dell’art. 2043 codice civile (responsabilità extracontrattuale).

Da tale distinzione derivano importanti differenze sia in termini di tempistica per poter far valere i propri diritti sia in termini di onere probatorio.

A seguito della riforma sopra richiamata la procedura per ottenere il risarcimento del danno subito segue un iter ben determinato che può essere riassunto come segue:

  • Mediazione

oppure

  • Accertamento tecnico preventivo

In questo caso si deve procedere ad iscrivere presso il Tribunale competente un ricorso affinché il giudice nomini non meno di due consulenti tecnici, di cui uno medico legale e l’altro specialista rispetto al danno che si vuole far valere in giudizio.

I Ctu avranno il compito di accertare l’an e il quantum della responsabilità medica depositando presso il Tribunale una relazione medico-legale.

Solamente in mancanza di un accordo tra le parti sarà poi necessario intraprendere un vero e proprio giudizio, cd. sommario, presso il medesimo Tribunale che si incardinerà dinnanzi al Giudice che aveva precedentemente provveduto a nominare i Ctu.

Si elencano i casi più frequenti di intervento dello Studio Legale Olivi:

  • Errata esecuzione di interventi chirurgici;
  • Mancata, errata o ritardata diagnosi di patologie;
  • Errata dimensione o posizionamento di protesi;
  • Infezioni post-operatorie;
  • Garze o altro materiale dimenticato nel corpo del paziente;
  • Embolie, lesioni di nervi o vasi;
  • Mancata informazione o acquisizione del cd. consenso informato.

Nella delicata branca della ostetricia e ginecologia i casi più frequenti sono:

  • Erronea diagnosi di patologie del feto;
  • Omessa diagnosi di malformazione del feto;
  • Danni al neonato durante le manovre di parto;
  • Lesioni al neonato causate da forcipe o ventose;
  • Ipossia del neonato;
  • Distocia della spalla;
  • Omessa indicazione di effettuare amniocentesi;
  • Perforazioni uterine;
  • Errata od omessa diagnosi di malattie a carico dell’apparato genitale;
  • Morte del neonato;
  • Lesioni all’apparato genitale in occasione o successivamente al momento del parto;
  • Infezioni.

Altra area di intervento purtroppo sempre più frequente a causa delle condizioni spesso non adeguate delle strutture sia pubbliche sia private;

  • Infezioni del sito chirurgico;
  • Infezioni dell’apparato respiratorio;
  • Infezioni urinarie e dell’apparato riproduttivo.
Per qualunque necessità o dubbio Vi invitiamo a contattarci inserendo la Vostra richiesta nel form della presente pagina.
In alternativa potrete chiamarci ai numeri indicati o inviare un messaggio whatsapp e provvederemo a ricontattarVi  rapidamente.

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